Un limite alla contribuzione previdenziale che il manager deve conoscere per evitare brutte sorprese sul calcolo della pensione
Ignorare cosa sia il massimale contributivo comporta spesso serie conseguenze al momento della liquidazione della pensione. Eppure è un limite fissato nel nostro ordinamento dal 1995, quando la cosiddetta “Riforma Dini” (l. 335/95) ha introdotto il sistema di calcolo contributivo della pensione.
Per massimale contributivo si intende infatti l’importo limite, annualmente rivalutato, oltre il quale la retribuzione non è soggetta a contribuzione previdenziale.
Per l’anno 2020 il massimale è stato fissato a 103.055 euro. Perché è importante saperlo? Perché se, come può accadere per un dirigente, si percepiscono (o percepiranno) retribuzioni superiori a tale importo, bisogna sapere per tempo come muoversi.
La data della “Riforma Dini” fa da spartiacque, il massimale contributivo è pertanto applicabile a due diverse tipologie di lavoratori:
1) i lavoratori che hanno iniziato il rapporto assicurativo dal primo gennaio 1996, vale a dire che hanno cominciato a lavorare a partire da tale data o in data successiva;
2) i lavoratori che hanno iniziato il rapporto assicurativo precedentemente, ma al 31 dicembre 1995 non abbiano maturato 18 anni di contributi ed esercitino l’opzione per il sistema contributivo.
Per i manager che hanno iniziato a versare i contributi dal 1996 in poi
Nel primo caso, all’atto dell’assunzione il dirigente deve obbligatoriamente comunicare all’azienda di non essere in possesso di contribuzione precedente al 1° gennaio 1996 in qualunque ordinamento previdenziale, comprese le casse professionali, né in paesi convenzionati con l’Italia e di non avere in corso domande di riscatto o di accredito figurativo.
Qualora, successivamente all’assunzione, il manager desideri procedere a un riscatto o a un accredito figurativo di periodi precedenti al 1°gennaio 1996, deve darne immediata segnalazione al datore di lavoro.
In questo modo si modifica il regime previdenziale di appartenenza, cioè si passa dal sistema interamente contributivo a quello misto. Pertanto, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda di riscatto o di accredito figurativo, cessa l’applicazione del massimale contributivo sulla retribuzione, sempre nel caso in cui la retribuzione superi il limite annuo previsto. Ciò significa che per i periodi recuperati dovrà essere versata la contribuzione previdenziale calcolata sull’intera retribuzione.
Chi ne trae vantaggio? È noto che la contribuzione previdenziale è per due terzi a carico del datore di lavoro, sul quale ricade l’onere di tale scelta. Ovviamente anche il dirigente è gravato di un terzo dell’ulteriore contribuzione previdenziale sulla parte di retribuzione eccedente il massimale, ma con l’evidente vantaggio che tale ulteriore versamento eseguito da azienda e dirigente rende più alto l’importo della futura pensione.
Per i manager che hanno iniziato a versare i contributi prima del 1996
Il secondo caso è ancor più delicato e deve essere gestito con particolare attenzione. L’opzione eventualmente esercitata dal manager per il sistema interamente contributivo è innanzitutto irreversibile ed ha fondamentalmente due effetti per il dirigente:
- nell’immediato, limita al massimale il versamento della contribuzione dal mese successivo alla data di opzione;
- nel medio-lungo periodo, comporta il calcolo della pensione interamente nel sistema contributivo.
Le conseguenze di una scelta del genere sono quindi molto complesse e delicate.
Gli errori più frequenti
Le criticità rilevate più frequentemente riguardano sia i casi di errata applicazione del massimale a lavoratori che possono vantare contribuzione precedente al 1996, che invece avrebbero dovuto versare la contribuzione previdenziale su tutta la retribuzione, sia i casi di mancata applicazione del massimale a lavoratori privi di anzianità precedente al 1° gennaio 1996, ai quali invece avrebbe dovuto essere applicato.
In questo secondo caso, la contribuzione eccedente il massimale annuo, erroneamente versata dal datore, non avrà comunque alcun effetto sulla pensione dell’interessato dato che l’Inps considererà valida ai fini pensionistici esclusivamente la contribuzione versata nel limite dei massimali annui di volta in volta vigenti.
Nella costante attività di consulenza previdenziale che offriamo ai dirigenti associati a Federmanager, abbiamo notato un preoccupante aumento del numero dei casi interessati da una errata applicazione della normativa in commento, per cui è fondamentale ribadire l’estrema importanza di ricevere un supporto per la propria posizione previdenziale. Se prese per tempo, gravi conseguenze dal punto di vista pensionistico possono essere sanate seguendo specifiche procedure.
Federmanager Vicenza è a disposizione dei propri iscritti per una consulenza personalizzata.